Il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2017 fornisce linee guida aggiornate e dettagliate sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Questo decreto sottolinea l’importanza della prontezza nelle emergenze cardiache e cerca di chiarire alcuni dubbi interpretativi emersi in seguito all’emanazione del Decreto del 24 aprile 2013. Di seguito, una panoramica dettagliata e formale del decreto.
Premessa e contesto normativo
Il decreto si colloca nell’ambito delle disposizioni del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che richiedeva normative specifiche per garantire la sicurezza sanitaria nell’ambito dello sport dilettantistico e non agonistico. Il Decreto del 26 giugno 2017, pertanto, si propone di integrare e specificare ulteriormente le norme relative all’equipaggiamento di defibrillatori semiautomatici.
Obbligo di dotazione e impiego dei defibrillatori
- Dotazione nelle strutture sportive: il decreto stabilisce che tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche devono essere dotate di defibrillatori semiautomatici. Questo obbligo è considerato assolto se le strutture sportive permanenti utilizzate sono già equipaggiate con tali dispositivi.
- Formazione e presenza durante le gare: durante le competizioni e le attività sportive organizzate, deve essere garantita la presenza di almeno una persona formata sull’uso del defibrillatore. Questo requisito si estende anche a eventi organizzati al di fuori degli impianti sportivi permanenti.
Verifica e manutenzione
Le società sportive hanno il dovere di verificare la presenza e il funzionamento del defibrillatore prima dell’inizio di ogni evento sportivo. È loro responsabilità assicurare che il dispositivo sia regolarmente mantenuto e pronto all’uso, conformemente alle linee guida stabilite.
Sanzioni per inadempimento
Il mancato rispetto dell’obbligo di dotazione di un defibrillatore comporta l’impossibilità di svolgere le attività sportive. Questo implica che, in assenza di un defibrillatore funzionante e della persona formata per usarlo, non possono essere tenute competizioni o allenamenti.
Eccezioni
Le disposizioni del decreto non si applicano alle attività sportive che comportano un ridotto impegno cardiocircolatorio o quelle svolte al di fuori degli impianti sportivi definiti, secondo criteri specificati nell’allegato A del decreto.
Pubblicazione ed entrata in vigore
Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le sue disposizioni sono diventate efficaci immediatamente, delineando un quadro normativo chiaro e preciso per la sicurezza in ambito sportivo dilettantistico.
Questo decreto riflette l’impegno continuo del Ministero della Salute e del Ministero per lo Sport nel garantire che le attività sportive, specialmente a livello dilettantistico, siano condotte in un ambiente sicuro e controllato, con la massima priorità data alla prevenzione delle emergenze cardiache.