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Riduzione del tasso medio INAIL per prevenzione (OT23)

Guida ufficiale, versione completa aggiornata 2025

Di seguito riportiamo il testo integrale relativo alla guida relativa alla riduzione del tasso medio INAIL per prevenzione (OT23):

Le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, prevista dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27.2.2019.

La riduzione consiste in una percentuale predefinita dal citato articolo 23 che si applica al tasso medio di tariffa delle voci di tariffa in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali.

La riduzione per prevenzione si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole (oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività di cui agli articoli 19 e 20 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi).

Per fruire della riduzione, l’azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio online Riduzione per prevenzione, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).
Per ogni intervento deve essere trasmessa insieme alla domanda la relativa documentazione a supporto (documentazione “probante”).

 

1. Interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ogni anno l’Inail pubblica il modello OT23 aggiornato che contiene gli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, se realizzati, consentono all’azienda di fruire della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Nella domanda (OT23) l’azienda deve indicare gli interventi che ha attuato nell’anno precedente quello di presentazione della stessa domanda (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2025, gli interventi devono essere stati realizzati nell’anno 2024).

Gli interventi sono raggruppati in 6 sezioni:

  • SEZIONE A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
  • SEZIONE B: Prevenzione del rischio stradale;
  • SEZIONE C: Prevenzione delle malattie professionali;
  • SEZIONE D: Formazione, addestramento, informazione;
  • SEZIONE E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative;
  • SEZIONE F: Gestione delle emergenze e DPI.

Gli interventi sono classificati nelle due tipologie A e B in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale; per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato 1 intervento di tipo A oppure 2 interventi di tipo B.

Gli interventi migliorativi possono essere realizzati su una o più PAT (posizione assicurativa territoriale) dell’azienda, tranne gli interventi della sezione E relativi alle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro e l’intervento F5 relativo al piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio, che devono essere stati realizzati su tutte le PAT.

Per alcuni interventi, nel modello OT23 è presente il campo “Note” in cui sono riportate precisazioni sulle modalità di attuazione e sulla specifica finalità prevenzionale.

Gli interventi contrassegnati dalla lettera P (pluriennale) possono essere riproposti per più anni (due o tre anni a seconda dell’intervento, come specificato nel campo “Note”), fermo restando l’obbligo di presentare il modello in ciascuna annualità (ad esempio, l’intervento A3.2 “l’azienda ha sostituito una o più macchine immesse sul mercato anteriormente al 21.9.1996 con macchine di analogo tipo conformi alla direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs 17/2010” può essere selezionato per tre anni. L’intervento selezionato nell’anno 2025 può avere come documentazione le fatture di acquisto o i contratti di leasing delle macchine sostitutive datate nell’anno 2024 o nei due anni precedenti, ossia 2023 e 2022).

2. Documentazione probante

Per ogni intervento è indicata la documentazione ritenuta probante, cioè la documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell’intervento, da trasmettere unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nel servizio online.

L’azienda può fornire anche ulteriore documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dell’intervento.

La sede Inail può in ogni caso richiedere altra documentazione e chiarimenti, se quella trasmessa non risulta sufficiente.

3. Requisiti per il riconoscimento della riduzione per prevenzione

Il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi. La verifica è effettuata tramite il DURC online (decreto interministeriale 30 gennaio 2015 in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2014, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78) e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda.

Il datore di lavoro deve essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La verifica, in attesa di una banca dati disponibile, è effettuata presso gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (servizi competenti delle ASL, delle Direzioni territoriali del Lavoro, dei Vigili del Fuoco, indicati all’articolo 13 del d.lgs. 81/2008).

I due suddetti requisiti sono verificati dalla sede Inail competente.

Se dalle verifiche risulta che il datore di lavoro non è in possesso dei requisiti di regolarità contributiva o non è in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o non ha realizzato gli interventi indicati nella domanda di riduzione, la sede Inail non applica la riduzione o, in caso di domanda accolta, la revoca. In questo secondo caso sono richiesti i premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni civili.

4. Applicazione della riduzione

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, tramite PEC, al datore di lavoro entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda (28 febbraio).

Il provvedimento di accoglimento indica la percentuale di riduzione da applicarsi, in misura uguale, ai tassi medi di tariffa delle voci presenti nella PAT. Successivamente, nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione è indicato il tasso applicato già ridotto della percentuale di cui sopra.

In caso di accoglimento della domanda, la riduzione si applica al premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione della domanda, relativo alla PAT su cui è stato realizzato l’intervento (ad esempio, per la domanda OT23 presentata per l’anno 2025 la riduzione si applica al premio di regolazione relativo all’anno 2025, in sede di autoliquidazione 2025/2026).

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto.

 

Aggiornamenti rilevanti rispetto alle indicazioni precedenti (2024)

Punteggi eliminati:

  • Dal modello OT23 2025 (aprile 2024), non esistono più i punteggi numerici (es. 40 o 60 punti): ora ogni intervento è classificato come di Tipo A (interventi di maggiore rilevanza) o Tipo B (interventi di minore rilevanza).
  • Ai fini dell’ottenimento della riduzione del tasso, è necessario:
    • realizzare almeno 1 intervento Tipo A
      oppure
    • 2 interventi Tipo B.

Intervento su DAE e BLSD confermato come valido:

  • L’installazione di un defibrillatore automatico con relativa formazione BLSD rimane intervento ammesso al modello OT23 2025, come riportato nella Guida ufficiale INAIL (Allegato 2 modello OT23 2025).
  • L’intervento rientra nella Sezione F – Gestione delle emergenze e DPI, identificato come intervento Tipo A, valido per la richiesta della riduzione del tasso.

Durata validità intervento (pluriennale):

  • Se l’azienda ha acquistato il defibrillatore e lo ha documentato in un anno precedente, può continuare a beneficiare dell’intervento per massimo 3 anni consecutivi, presentando ogni anno la stessa documentazione (fattura di acquisto, foto installazione, certificati) — purché venga ripresentato il modello OT23.
  • Tuttavia, la formazione BLSD ha validità di 2 anni, trascorsi i quali è necessario l’aggiornamento del corso per riproporre l’intervento come “attivo”.

Nuovi requisiti di documentazione:

  • Con gli aggiornamenti del modello OT23 2025 (novembre 2024), la documentazione probante deve includere in modo chiaro:
  • certificato di formazione BLSD rilasciato da ente accreditato,
  • registro presenze dei corsi con firma dei partecipanti,
  • fattura di acquisto o contratto di noleggio DAE,
  • foto del DAE installato in azienda con segnaletica di legge visibile.

Riduzioni confermate:

Le percentuali di sconto sul premio INAIL non sono cambiate:

  • fino a 10 dipendenti → 28%
  • 11-50 → 18%
  • 51-200 → 10%
  • oltre 200 → 5%

Tuttavia, le linee guida aggiornate specificano con maggior chiarezza che il requisito minimo è 1 intervento A o 2 interventi B, indipendentemente dal “punteggio”.

Link ufficiale al modello OT23 sul sito INAIL.

Ti invitiamo inoltre a visionare il link di approfondimento sul sito INAIL relativo ai vantaggi nella cadioprtezione delle aziende.

 

Ultimo aggiornamento: 03/07/25 – ore 14.20

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