Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (art. 1, commi 392 e 393) e il successivo decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato istituito un Fondo dedicato a sostenere, a partire dal 2026, programmi aziendali di prevenzione sanitaria e l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE).
La dotazione è pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026, iscritti nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’obiettivo è rafforzare la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione delle patologie cardiovascolari e oncologiche e alla diffusione dei dispositivi salvavita.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si inserisce in un impianto normativo articolato che richiama, tra gli altri:
- il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali);
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189;
- la Legge 4 agosto 2021, n. 116, sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.
Il Fondo non introduce un obbligo generalizzato di dotazione del DAE, ma incentiva le imprese che, pur non essendo obbligate per legge, scelgono volontariamente di investire in cardioprotezione e prevenzione.
Interventi finanziabili: focus sui defibrillatori
Il decreto individua due linee di intervento finanziabili:
- programmi di screening e prevenzione cardiovascolare e oncologica;
- acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici.
Per quanto riguarda i defibrillatori, l’intervento si considera realizzato quando l’azienda, nell’anno di riferimento, ha effettivamente acquisito un DAE conforme alle norme vigenti.
Il contributo previsto è fino a 1.000 euro per l’acquisto del defibrillatore. Il rimborso è riconosciuto entro il limite delle risorse disponibili e in relazione alla spesa effettivamente documentata.
È fondamentale evidenziare che:
- il contributo non copre automaticamente l’intero costo del dispositivo;
- se la spesa sostenuta è inferiore al massimale, il rimborso sarà limitato all’importo documentato;
- se la spesa è superiore, il contributo non potrà comunque eccedere i 1.000 euro per la linea DAE.
I contributi per screening (fino a 2.000 euro) e per DAE (fino a 1.000 euro) sono cumulabili.
Requisiti di accesso per le imprese
Per accedere al contributo relativo ai defibrillatori, l’impresa deve:
- essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi (verifica DURC);
- essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- non essere soggetta all’obbligo di dotazione del DAE ai sensi della normativa vigente;
- non essere tenuta, per particolari lavorazioni o organizzazione del primo soccorso ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 81/2008, a dotarsi obbligatoriamente di defibrillatore.
Inoltre, l’azienda deve dichiarare, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere soggetta a obbligo normativo di dotazione del DAE.
La documentazione probante consiste nella fattura di acquisto, emessa nell’anno di riferimento, con indicazione espressa di modello, marca e tipologia del defibrillatore acquistato.
Sono previste cause di esclusione e inammissibilità, tra cui irregolarità contributive, mancanza dei requisiti, condanne definitive in materia di sicurezza sul lavoro, sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 e cause ostative di tipo antimafia.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di finanziamento dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura informatizzata resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto sarà stabilito da un Avviso pubblico annuale.
L’Avviso definirà:
- termini di apertura e chiusura;
- modulistica e contenuti della domanda;
- documentazione obbligatoria;
- modalità di erogazione del rimborso.
Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna annualità.
In presenza di un elevato numero di istanze, potrà essere nominata una commissione di valutazione. Gli esiti saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.
Defibrillatore in azienda: profili organizzativi e responsabilità
L’introduzione di un DAE in azienda, anche quando non obbligatoria, si inserisce in un modello evoluto di gestione del rischio sanitario.
L’arresto cardiaco improvviso rappresenta un evento tempo-dipendente: la defibrillazione precoce è determinante per aumentare le probabilità di sopravvivenza. La presenza di un DAE consente un intervento immediato in attesa del sistema di emergenza territoriale.
Tuttavia, l’acquisto del dispositivo non esaurisce gli adempimenti organizzativi. In coerenza con il D.Lgs. 81/2008 e con la Legge 116/2021, l’azienda deve:
- integrare il DAE nel piano di emergenza e primo soccorso;
- individuare e formare addetti abilitati all’uso (BLSD);
- garantire corretta manutenzione periodica (batterie, elettrodi, autodiagnostica);
- assicurare adeguata segnaletica e accessibilità del dispositivo.
La formazione del personale e la tracciabilità delle attività svolte assumono rilievo anche in caso di controlli o verifiche successive.
Integrazione: rapporto tra Fondo 2026 e riduzione INAIL (modello OT23)
Oltre al contributo previsto dal Fondo 2026, molte imprese valutano l’installazione di un DAE e le iniziative di prevenzione anche in ottica INAIL, tramite la riduzione del tasso medio per prevenzione (modello OT23). Si tratta di un meccanismo distinto dal Fondo ministeriale: l’OT23 consente, a fronte di interventi migliorativi rispetto ai requisiti minimi di legge, di richiedere una riduzione del premio assicurativo INAIL, secondo criteri, tempistiche e documentazione definiti annualmente da INAIL.
Il decreto indica inoltre che:
- se l’azienda ha già beneficiato dell’OT23 per gli stessi interventi di screening e prevenzione, non può ottenere il contributo del Fondo per quegli stessi interventi;
- per i DAE, il decreto non contiene un’esclusione speculare espressa, ma resta comunque necessario evitare duplicazioni sul medesimo costo e sulla medesima annualità.
Decadenza, revoca e controlli
Il decreto prevede la revoca del beneficio in caso di:
- dichiarazioni false o mendaci;
- perdita anche di uno solo dei requisiti di accesso.
Il Ministero effettuerà verifiche sulla regolarità contributiva e sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza. In caso di irregolarità, è prevista la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.
Eventuali controversie sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Un’opportunità per le aziende da pianificare con attenzione
Il Fondo 2026 per defibrillatori e screening non rappresenta un semplice incentivo economico, ma un’opportunità per strutturare in modo sistemico la prevenzione aziendale.
Le imprese interessate dovrebbero:
- verificare preventivamente l’assenza di obblighi normativi specifici;
- pianificare l’acquisto del DAE nell’anno di riferimento;
- predisporre correttamente la documentazione amministrativa e tecnica;
- monitorare l’uscita dell’Avviso pubblico per rispettare le tempistiche.
In un contesto in cui la salute e la sicurezza costituiscono indicatori concreti di responsabilità organizzativa, la cardioprotezione aziendale si configura come investimento strategico, supportato da un quadro normativo chiaro e da un contributo pubblico mirato, pur nel limite delle risorse disponibili.
Se hai necessità di supporto per la procedura di accesso al fondo e nella gestione del modello OT23 contattaci!
Fonti ufficiali:
https://www.lavoro.gov.it/media/111832
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-21&atto.codiceRedazionale=26A00197&elenco30giorni=false















































